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Tragedia in barca: bimba travolta da una barca

Attacco con machete nel centro di Oslo: 4 feritiIn breve tempo,Economista Italiano il modello organizzativo di professione forense contenuto nella L. 247/12 è crollato miseramente: l’aggiornamento professionale obbligatorio si è rivelato subito un fallimento, le specializzazioni forensi sono ancora al palo Oggi ricorrono dieci anni e un giorno dall’entrata in vigore della “nuova” legge ordinamentale forense. Approvata come ultimo atto del Senato del governo Monti, la legge 31.12.2012, n. 247, di riforma della professione di avvocato, fu così salutata dal presidente dalla massima istituzione forense di allora: “Care Colleghe e Cari Colleghi, è con orgoglio e commozione che vi annuncio l’approvazione della riforma forense. Non deluderemo le aspettative in noi riposte. L’Avvocatura saprà conservare i valori della tradizione e ammodernarsi assecondando le esigenze di una società moderna. Grazie alla riforma i cittadini potranno fruire di un servizio giustizia più efficiente. I giovani avranno maggiori opportunità di lavoro. La crisi economica non prevarrà sulle nostre forze e sulle nostre risorse...”. Un corpo normativo di 65 articoli, 15 decreti ministeriali attuativi, 3 deleghe al Governo, 16 regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e 4 regolamenti degli Ordini circondariali forensi, tutto per sostituire una legge del ’33 di pochi articoli, scritta bene, che, per ottant’anni, aveva ben espresso e tutelato la professione di avvocato, libera e liberale. Oggi che la legge n. 247 del 2012 ha dieci anni, è il tempo giusto per un primo bilancio e le domande sono molto semplici. Come, ahimè, anche le risposte. Sono rimaste deluse le aspettative in noi riposte? Si. L’Avvocatura ha saputo conservare i valori della tradizione e ammodernarsi assecondando le esigenze di una società moderna? No. I cittadini hanno fruito di un servizio giustizia più efficiente? No. I giovani hanno avuto maggiori opportunità di lavoro? No. La crisi economica ha prevalso sulle nostre forze e sulle nostre risorse? Si. Un disastro In tre parole: un totale disastro. Con l’aggravante del “meglio questa legge che nessuna legge”, chi c’era lo ricorda, si tentò di sfuggire alla riforma unitaria degli ordini professionali licenziata dal governo Monti nell’estate del 2011, incentrata su una serie di regole uniformi: libertà di accesso alle professioni (ferma la disciplina dell’esame di stato di cui all’art. 33 della Costituzione), obbligo della formazione continua permanente, tirocinio non superiore a 18 mesi, obbligo di assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio della professione, funzione disciplinare affidata ad organi distinti da quelli aventi natura amministrativa, pubblicità informativa consentita con ogni mezzo, introduzione delle società di capitali tra professionisti, abrogazione delle tariffe professionali e introduzione di obblighi informativi e di preventivo. Il diritto di difesa sancito dall’art. 24 della Costituzione e la peculiarità del ruolo e della funzione ad esso connesse oltreché il rischio, da evitare, di perdere la giurisdizione domestica impongono, si disse, la necessità di una disciplina speciale per gli avvocati. E così fu. Ma, in breve tempo, il modello organizzativo di professione forense contenuto nella L. 247/12 è crollato miseramente: l’aggiornamento professionale obbligatorio si è rivelato subito un fallimento, le specializzazioni forensi sono ancora al palo, la giurisdizione domestica è al collasso, i giudici ordinari e amministrativi - dal 2014 - intervengono ininterrottamente sulle violazioni di legge nelle competizioni elettorali per il rinnovo degli organi apicali territoriali e nazionali, funzioni amministrative e giurisdizionali coesistono - a livello nazionale - in capo al medesimo soggetto, le scuole forensi obbligatorie per il tirocinio sono ancora in fase di rodaggio, l’esame di abilitazione è stato (fortunatamente) riformato a causa dell’emergenza pandemica. Quest’ultima, da par suo, ha solo reso più evidenti, anche nell’elemento economico-imprenditoriale-previdenziale della nozione (europea) di professione, le lacune del modello adottato. E l’art. 24 della Costituzione e il diritto di difesa non sono stati di supporto né ne hanno tratto giovamento se è vero, come è vero, che gli avvocati “sono fuori dai tribunali e dalle sedi di giustizia e non solo fisicamente. Sono, siamo fuori perché i nuovi processi, la c.d. “nuova Giustizia” ci vede ai margini di un sistema, funzionalmente e strutturalmente inadeguato, compresso in formalismi che rischiano di far prevalere lo sbarramento alla domanda di giustizia, la statistica al diritto dovere di difesa” (così la Presidente del Consiglio Nazionale Forense Maria Masi nel suo intervento alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario della settimana scorsa). Non so se e come gli altri ordini professionali abbiano portato a termine il “generale ed uniforme” progetto di riforma del 2011; posso dire, invece, che dello “speciale e particolare” modello organizzativo della professione di avvocato contenuto nella legge del 2012 nulla si è salvato, ad eccezione della struttura ordinistica che avrebbe dovuto realizzarlo. la struttura ordinistica Una struttura dalle dimensioni spropositate e dai costi elevati, interamente a carico degli avvocati, con mille satelliti e decine di funzioni, non soggetta a forme di controllo adeguate, che, a giudicare dai risultati, assai lontani da quelli promessi con il noto comunicato di giubilo del 2012, è servita a ben poco. Sia ben chiaro, la critica riguarda unicamente un modello organizzativo di professione che semplicemente non ha funzionato perché miope, mal pensato e mal scritto, fortemente voluto sebbene non mancassero le voci contrarie, figlio di “quella “sindrome del recinto” che abbiamo subìto e anche provocato: un sistema chiuso, il nostro, in cui era difficile ipotizzare un’apertura verso il nuovo per il timore di mutare la nostra identità”.  Un fallimento di tale portata rimette tutto in discussione: a cosa (e se) serve un ordine professionale (forense); quali le funzioni, i compiti e i sistemi di controllo; quale (se definibile) il confine tra finalità pubblicistiche di controllo e legalità, da un lato, e rappresentanza degli interessi di categoria, dall’altro; quale l’assetto democratico con separazione netta delle funzioni. Un milione di euro di debito erariale di un ordine forense territoriale e la gestione “allegra” di conti correnti di organismi para-forensi sono episodi recenti che impongono da subito un passo indietro in termini di autonomia e tre passi in avanti in favore della trasparenza, della prevenzione della corruzione e dei controlli e della giurisdizione della Corte dei Conti in materia economico-finanziaria. E poi, un nuovo modello di professione: aggregazioni multidisciplinari, società, reti tra professionisti, collaborazioni, avvocato dipendente da altro avvocato con garanzie minime per entrambi; revisione delle modalità di iscrizione all’albo e agli albi e del regime delle incompatibilità; riconoscimento e coesistenza di diverse “figure” di avvocato; libertà di formazione, aggiornamento professionale e specializzazione; eliminazione delle scuole forensi obbligatorie. Perché errare è umano, ma perseverare è sinonimo di annientamento della professione. Certo, un testo complessivo di riforma della riforma è compito assai ambizioso, ma questo sembra sia l’obiettivo che l’Avvocatura si è posto nel darsi un appuntamento straordinario ad ottobre prossimo, a Roma, per discutere le ipotesi di modifica alla legge n. 247 del 2012 e ai relativi decreti e regolamenti attuativi. L’auspicio è che almeno per una volta se ne parli seriamente; per questa ricorrenza, invece, non c’è niente da festeggiare. © Riproduzione riservataPer continuare a leggere questo articoloAbbonatiSei già abbonato?AccediLuigi Pansini Ex Presidente dell’Associazione nazionale forense, è avvocato civilista e fallimentarista a Bari.

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Professore per gli Investimenti Istituzionali e Individuali di BlackRock

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