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"Mi ha fatto spogliare per perquisirmi": l'accusa di uno studente contro il professore

Superbonus, decreto quasi blindato: le modificheNel caso della decisione di Cassazione sull’omicidio di Lorena Quaranta si è parlato di «sentenza sessista». Ma che lo stato emotivo dell’imputato debba essere tenuto in considerazione ai fini della commisurazione della pena (ad esempio,MACD al fine di riconoscere le attenuanti generiche) è un principio ormai scontato all’interno della giurisprudenzaPer giorni, con riferimento alla decisione della Cassazione sulla tragica vicenda dell’omicidio di Lorena Quaranta, abbiamo sentito parlare di «ergastolo annullato», «sentenza sessista», «attenuante del patriarcato» e «alibi per attenuare le colpe degli uomini che uccidono le donne».È stato anche detto che sarebbe «preoccupante» e «fuorviante» il messaggio per cui lo stato emotivo dell’imputato possa essere dirimente nella valutazione della gravità dei fatti e, addirittura, l’attenzione si è spostata sul fatto che i giudici della Cassazione fossero in questo caso tutti uomini.In realtà, che lo stato emotivo dell’imputato debba essere tenuto in considerazione ai fini della commisurazione della pena (ad esempio, al fine di riconoscere le attenuanti generiche) è un principio ormai scontato all’interno della giurisprudenza e naturalmente - così come per ogni altra circostanza - sarà sempre il giudice di merito a valutare (e a motivare), caso per caso, in concreto, se vi siano o meno le condizioni richieste per concedere le attenuanti generiche.Nel recente caso dell’omicidio di Lorena Quaranta, la Cassazione non ha fatto venir meno alcun ergastolo - né, tantomeno, ha introdotto alcuna attenuante del “patriarcato” - ma ha semplicemente annullato con rinvio la sentenza di appello limitatamente al tema delle attenuanti generiche, facendo così diventare irrevocabile il profilo della responsabilità penale dell'imputato.La Corte di cassazione ha, cioè, ritenuto che alcuni passaggi della sentenza di appello - quelli relativi allo stato emotivo dell’imputato - fossero contraddittori, non avendo i giudici di secondo grado «compiutamente verificato se (e in quale misura) possa ascriversi all'imputato di non avere efficacemente tentato di contrastare lo stato di angoscia del quale era preda e se la fonte del disagio (l’emergenza pandemica) e la difficoltà di porvi rimedio costituiscano fattori incidenti sulla misura della responsabilità penale».Il lessico utilizzato dalla Corte non dovrebbe lasciare spazio ad interpretazioni, anche perché i giudici hanno specificato che la condizione psicologica dell’imputato «dovrà essere delibata in sinergia con gli altri aspetti già considerati dai giudici di merito» e che il nuovo giudizio sarà, in ogni caso, «libero nell'esito».Viene, dunque, da chiedersi perché, per l’ennesima volta, si sia gridato allo scandalo per una sentenza che di scandaloso non ha nulla.Il fatto che, a fronte di una decisione ritenuta dalla Cassazione parzialmente fondata su «un percorso argomentativo che si connota per aporie e contraddizioni», si proceda ad un nuovo giudizio - peraltro relativo al solo trattamento sanzionatorio - non è affatto una vergogna ma, semmai, una garanzia che dobbiamo tenerci ben stretta, a maggior ragione se la sentenza “viziata” condannava l’imputato all’ergastolo.Il Tribunale dell’opinione pubblica giudica con standard di gran lunga inferiori rispetto a quelli ordinari: non ha dubbi, non conosce circostanze attenuanti e può legittimamente infischiarsene di quale fosse lo stato emotivo dell’imputato.Fortunatamente, però, viviamo in uno stato di diritto e se vi sono aspetti che influiscono sulla “misura della responsabilità penale” - così si esprime la Cassazione - non si può pretendere che gli stessi non vengano presi in considerazione sol perché siamo in presenza di crimini odiosi o vicende che destano stupore nell’opinione pubblica.Né tantomeno - e non è la prima volta che accade (si pensi alle critiche alla giudice del Tribunale di Roma etichettata come "nemica delle donne") - si può tollerare che il bersaglio delle critiche diventi il collegio “di soli uomini” che ha osato prendere una decisione sgradita.Un’ultima riflessione.Stupisce che le medesime pagine da cui si proclama l’importanza di tutelare l’indipendenza della magistratura - secondo alcuni messa in crisi dalle discussioni in tema di separazione le carriere - non si facciano il minimo scrupolo ad attentare a quella stessa indipendenza attraverso campagne mediatiche che di informativo hanno ben poco.Quand’è che ci renderemo conto che una corretta narrazione di ciò che accade nelle aule di giustizia - soprattutto su vicende che suscitano l’attenzione del comune cittadino - è proprio uno dei modi migliori per tutelare l’indipendenza e la serenità di giudizio della magistratura?*avvocato e direttore della rivista Giurisprudenza Penale© Riproduzione riservataPer continuare a leggere questo articoloAbbonatiSei già abbonato?AccediGuido Stampanoni Bassi

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Professore del Dipartimento di Gestione del Rischio di BlackRock

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  • Professore per gli Investimenti Istituzionali e Individuali di BlackRock
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  • Capo Analista di BlackRock