Stati Generali M5s, Grillo e Casaleggio non parlerannoVittorio Manes,ETF avvocato e professore ordinario di Diritto penale a Bologna, analizza la proposta di rendere “reato universale” il reato di gestazione per altri, come da proposta di Fratelli d’Italia. «Per perseguire fatti commessi interamente all’estero è quello della cosiddetta doppia incriminazione, ossia la previsione come reato anche nell’ordinamento dove il fatto è commesso». «La mia impressione è che queste riflessioni siano rimaste in superficie, o persino sovrastate da altre finalità, principalmente volte a tramandare un messaggio simbolico, o persino pedagogico, che non dovrebbe essere proprio di una legislazione penale razionale» Fratelli d’Italia ha scelto il suo totem giuridico: rendere la gestazione per altri quello che viene definito dal disegno di legge a prima firma di Carolina Varchi, «reato universale». La pratica - che è una forma di procreazione assistita in cui una donna provvede alla gestazione per conto di una o più persone che acquisiranno la responsabilità genitoriale nei confronti del nascituro - nel nostro ordinamento è già reato, punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. FdI, però, vuole far sì che la gestazione per altri venga perseguita in Italia anche se il fatto è commesso all’estero. Una previsione del genere, però, si scontra con l’interesse del minore e sembra volta «a tramandare un messaggio simbolico, o persino pedagogico, che non dovrebbe essere proprio di una legislazione penale razionale», spiega Vittorio Manes, avvocato e ordinario di Diritto penale all’università di Bologna. Professore, in quali ambiti è utilizzato il concetto di “reato universale”? In generale, il concetto di “giurisdizione universale” nasce in relazione a gravissimi crimini internazionali, quali, ad esempio, il genocidio ed altri crimini contro l’umanità, per permettere una repressione di queste intollerabili forme di criminalità a prescindere dal luogo dove siano commessi. Vi sono poi ipotesi in cui speciali disposizioni di legge prevedono una estensione della giurisdizione italiana, come in relazione ai delitti di violenza sessuale, schiavitù, tratta e pedopornografia, quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano, ovvero – a talune condizioni – dallo straniero in concorso con cittadino italiano. Una tale giurisdizione “estesa” si spiega in ragione della particolare gravità degli specifici reati e di un diffuso giudizio di disvalore su condotte poste a tutela di interessi di “valore universale”, la cui protezione rafforzata è espressiva di un principio di solidarietà internazionale tra Stati. Ci sono casi in cui questa “universalità” viene estesa ai reati comuni? Rispetto ai delitti “comuni” realizzati dal cittadino all’estero, il nostro codice prevede che il cittadino sia punito secondo la legge italiana purché si trovi nel territorio dello Stato e, per i delitti puniti con pena restrittiva della libertà inferiore nel minimo a tre anni – come nel caso del reato di gestazione per altri - purché vi sia richiesta del ministro della Giustizia. Una richiesta che, a quanto consta, non è mai intervenuta sino ad oggi. Si tratta di un costrutto giuridico razionale in relazione al reato di gestazione per altri? In questo caso la valutazione deve essere necessariamente più articolata. Può dirsi che vi sia un giudizio di diffuso disvalore – non solo in Italia - sulla condotta di gestazione per altri motivata da ragioni lucrative, quindi al cospetto della mercificazione di una funzione biologica essenziale della donna. Ma questo giudizio cambia già, ad esempio, nel caso di una gestazione per altri motivata da ragioni di solidarietà, e soprattutto contempla risposte sanzionatorie molto diverse a seconda dei contesti. Rendere tale reato, che nel nostro ordinamento è già previsto, come “universale” solleva interrogativi riguardo a tutti gli interessi coinvolti, in primis quelli del minore, che non deve pagare il prezzo di condotte altrui. Dal punto di vista puramente tecnico, è possibile punire in Italia un fatto commesso all’estero, dove esso non è reato? Al momento no, se non nelle ipotesi speciali già menzionate. Il principio di fondo per perseguire fatti commessi interamente all’estero è quello della cosiddetta doppia incriminazione, ossia la previsione come reato anche nell’ordinamento dove il fatto è commesso. Il principio si fonda sul rispetto della sovranità dei singoli Stati. Altrimenti, l’effetto sarebbe di scardinare del tutto le frontiere fra i diversi ordinamenti ed il giudice penale finirebbe, è stato detto, per trasformarsi in un “cavaliere errante della giustizia penale”. Ritiene che la proposta di FdI superi la prova di un vaglio tecnico? La mia impressione è che queste riflessioni siano rimaste in superficie, o persino sovrastate da altre finalità, principalmente volte a tramandare un messaggio simbolico, o persino pedagogico, che non dovrebbe essere proprio di una legislazione penale razionale. Ragioniamo sulle conseguenze di questa iniziativa di estendere la giurisdizione anche a condotte realizzate interamente all’estero. C’è il rischio che si finisca davanti alla Corte costituzionale? Il diritto penale non è una risorsa a costo zero, ma innesca sempre effetti collaterali. La creazione di un “reato universale” innesca effetti dannosi che si riverberano, soprattutto, sul superiore interesse del minore ad uno stato di filiazione che risponda alle sue concrete esigenze di vita e all’instaurazione di rapporti socio-familiari effettivi che prescindono dal mero dato biologico, con tutta una serie di significative conseguenze legali, come il diritto al cognome o alla cittadinanza. La punibilità del fatto anche se commesso all’estero, in particolare, può confliggere e sacrificare diritti fondamentali che al minore non possono essere negati, anzitutto il superiore interesse del minore alla conservazione del proprio status e dei legami familiari ed affettivi già instaurati. Basti considerare che la richiesta di trascrizione dallo stato civile straniero in quello italiano equivarrebbe ad una vera e propria “autodenuncia” dei genitori, con conseguenze – facilmente intuibili - su tutto il nucleo familiare. Questo governo è stato finora decisamente “creativo”, introducendo reati o allargando la portata di quelli esistenti. Come valuta questa scelta? E’ in atto una tendenza – ormai conclamata – ad invocare il diritto penale soluzione facile, veloce e frugale, per ogni problema sociale, anche per le questioni «ad altissima sensibilità etico-sociale», per usare le parole della Consulta. Un diritto penale sempre più utilizzato in funzione prettamente simbolica, per conseguire consensi elettorali o persino indirizzato a compiti di pedagogia sociale. Ma il diritto penale non può prestarsi a questi compiti, che non gli sono propri. Che effetti si producono? Innanzitutto si compie una evidente semplificazione, poi si accetta una “doppia finzione”. Da un lato si scommette ingenuamente sul fatto che gli effetti attesi si realizzino, il che è tutto da dimostrare. Dall’altro si trascurano gli effetti collaterali che l’incriminazione concretamente produce, specie sui diritti fondamentali coinvolti e travolti dalla scelta legislativa. Anche per le proposte penali in materia di maternità surrogata bisognerebbe considerare, anzitutto, gli effetti collaterali. E ricordare il monito di Umberto Eco: per ogni problema complesso esiste sempre una soluzione semplice; ed è sbagliata. © Riproduzione riservataPer continuare a leggere questo articoloAbbonatiSei già abbonato?AccediGiulia Merlo Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato.
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