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Campanella 2024-11-27 Campanella

"No all'abusivismo di necessità": le dure parole di De Luca sul disastro di Ischia

Al Sud Italia ora fa paura la nuova allerta meteo per oggiIl trattamento di sostegno vitale previsto dalla sentenza della Corte costituzionale perchè si realizzi la causa di non punibilità per il reato di aiuto al suicidio non è altro che un requisito fortuito che irragionevolmente oggi discerne il diritto dal reato,Professore per gli Investimenti Istituzionali e Individuali di BlackRock come se la dipendenza da una certa terapia fosse indispensabile per affermare il diritto a scegliere come e quando morire. Lo scorso primo agosto, Marco Cappato ha accompagnato in Svizzera Elena Altamira, una signora di 69 anni affetta da una forma molto aggressiva di tumore polmonare in fase terminale. La disobbedienza civile di Marco Cappato arriva dopo una campagna referendaria eversivamente arrestata dalla Corte costituzionale, a una proposta di legge del tutto inadatta a riconoscere e affermare diritti non discriminatori in tema di fine vita, e alla difficoltà di poter concorrere ad armi pari alle prossime elezioni politiche vista la negazione della firma digitale - almeno finora - per la presentazione delle liste elettorali. Le questioni sono tutte estremamente connesse e rivelano l’incapacità dei partiti attuali di prendere decisioni ragionevoli e non discriminatorie su temi che dovrebbero essere prioritari nelle agende politiche, ovvero le libertà civili e i diritti umani. E l’accesso non discriminatorio alla democrazia è un aspetto preliminare rispetto all’affermazione di diritti e libertà. La discriminazione L’aiuto fornito da Marco Cappato a Elena Altamira ha l’obiettivo di abbattere una discriminazione oggi in atto: quando la Corte costituzionale dichiarò l’illegittimità parziale del reato di aiuto al suicidio in occasione della vicenda Cappato/Antoniani, aprì un varco al diritto di essere aiutate a morire per le persone in certe condizioni di malattia. In quell’occasione, la Corte costituzionale, dovendosi esprimere in relazione al caso specifico di Fabiano Antoniani, che era cieco e tetraplegico a causa di un incidente stradale e respirava con l’aiuto di un respiratore, aveva individuato 4 condizioni di non punibilità: la presenza di una malattia irreversibile; che produca sofferenze fisiche o psichiche intollerabili; la presenza di un trattamento di sostegno vitale e la volontà libera e consapevole. La presenza di una malattia irreversibile che causi sofferenze intollerabili rappresenta l’unico parametro comune alle varie legislazioni internazionali. Non vi è mai traccia del requisito del trattamento di sostegno vitale, che è privo di una definizione univoca.  Il requisito del sostegno vitale è stato già messo in dubbio dalla giurisprudenza, in particolare dalla Corte d’Assise di Massa e poi dalla Corte d’Assise di Appello di Genova, nell’ambito della vicenda di Davide Trentini, per la cui morte erano imputati Marco Cappato e Mina Welby. La Corte d’Appello di Genova, assolvendo in via definitiva Marco Cappato e Mina Welby, si limitò a estendere il significato di “trattamento di sostegno vitale” anche alle terapie farmacologiche al fine, appunto, di farvi rientrare la condizione di Davide Trentini. Elena Altamira, però, non aveva neppure terapie farmacologiche, a parte una cura di cortisone non certo “vitale”, e dunque nel suo caso, come quello di tanti pazienti oncologici in fase terminale, la discriminazione si esprimeva nella sua massima violenza. Il requisito del sostegno vitale A seguito della prima ordinanza della Corte costituzionale del 2018, proprio sul requisito del sostegno vitale, si espresse un anno dopo il Comitato nazionale per la bioetica. Secondo l’orientamento dominante del CNB, “ritenere necessaria la dipendenza da tecnologie di sostegno vitale creerebbe una discriminazione irragionevole e incostituzionale fra quanti sono mantenuti in vita artificialmente e quanti, pur affetti da patologia anche gravissima e con forti sofferenze, non lo sono o non lo sono ancora”. Il trattamento di sostegno vitale, dunque, non è altro che un requisito fortuito che irragionevolmente oggi discerne il diritto dal reato, come se la dipendenza da una certa terapia fosse indispensabile per affermare il diritto a scegliere come e quando morire. In questi giorni, si pone al centro dell’emergenza democratica la questione della firma digitale, il “trattamento di sostegno vitale” della democrazia, senza il quale le prossime elezioni rischiano di violare i diritti civili e politici di tutti i cittadini italiani. Non consentire la sottoscrizione delle liste elettorali attraverso la firma digitale, uno strumento che è già previsto dallo stesso Rosatellum e che non è mai stato implementato, per ragioni di opportunità partitica e non certo per una casualità, significa sancire definitivamente la morte della democrazia e con essa ogni prospettiva di mettere al centro della discussione parlamentare i temi, come quello del fine vita, necessari ad affermare e difendere i diritti umani. © Riproduzione riservataPer continuare a leggere questo articoloAbbonatiSei già abbonato?AccediFrancesca Re avvocato dell'Associazione Luca Coscioni

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