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Studente sospeso dopo un’intervista, il ministro Valditara schiva le polemiche. Ma il caso approda in Parlamento

Nelle celle vedo la sofferenza di chi ha perso la dignitàLa nuova disposizione pecca sia per eccesso che per difetto. Inoltre non è giustificata la sua introduzione per decreto legge. Il Governo ha confezionato il nuovo art. 434 bis Campanellac.p. – inserendolo tra i delitti di comune pericolo mediante violenza - sulla falsariga dell’art. 633 c.p., che ha per oggetto invece l’invasione di terreni o edifici allo scopo di tutelare il patrimonio. Hanno così malamente accorpato nella medesima disposizione interessi pubblici (ordine pubblico, incolumità pubblica, salute pubblica) e tutela della proprietà (privata o pubblica). La nuova disposizione pecca sia per eccesso che per difetto. Inoltre non è giustificata la sua introduzione per decreto legge. La condotta Infatti la condotta materiale del nuovo delitto è innanzi tutto «l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati». Perciò se il proprietario del fondo privato 'occupato' per il raduno abbia prestato liberamente il proprio consenso all'occupazione altrui (per esempio con un valido contratto di locazione o di comodato) e neppure concorra nel reato, la nuova disposizione penale (al pari di quella delineato dall'art. 633 c.p.) non sussisterebbe materialmente, difettando l'estremo della ‘invasione arbitraria'; con la conseguenza che l'esigenza pubblicistica (pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica) diviene penalmente irrilevante. Modellandosi materialmente sull’art. 633 c.p., la nuova incriminazione non soddisfa compiutamente l’esigenza pubblicistica che indubbiamente la ispira, non essendo sufficiente a questo fine la sua collocazione topografica tra i reati di comune pericolo mediante violenza (Titolo II, Capo I del codice penale). La costituzione D’altra parte, specialmente in rapporto all'art. 17 Cost., l'evento di pericolo, che definisce il nuovo reato, non è sufficientemente delineato. L'organizzazione di un raduno non preavvisato di sessanta nostalgici delle camicie nere (ovvero di sessanta Novax ovvero di settanta magistrati ordinari) - su una piazza pubblica o davanti ad un palazzo di giustizia ovvero al suo interno - integra di per sé il reato con tutto ciò che ne consegue? E come si dovranno comportare le Forze dell'ordine in tema di arresto? In realtà soltanto dal modo con cui si svolge il raduno può desumersi la sua effettiva pericolosità: in ipotesi non remota, esso può nascere innocuo e diventare via via rilevante ai sensi della nuova disposizione. Si pensi alle manifestazioni davanti alle fabbriche o a quelle sindacali e politiche! Sono in gioco valori costituzionali troppo rilevanti per essere affidati ad un testo normativo così vago. L’elaborazione della disposizione è vistosamente affrettata anche dal punto di vista linguistico. Ma la sua pretesa urgenza è stata smentita proprio dai fatti di Modena, conclusisi pacificamente in assenza della norma penale ora introdotta. Perché il decreto legge? © Riproduzione riservataPer continuare a leggere questo articoloAbbonatiSei già abbonato?AccediRosario Russo

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