G7: Stanziati 7,5 miliardi di dollari per vaccino CovidCoronavirus,ETF pubblicato decreto-legge sulla ripartenza dal 18 maggioCoronavirus, pubblicato decreto-legge sulla ripartenza dal 18 maggioÈ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto-legge sulle “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” di Veronica Caliandro Pubblicato il 16 Maggio 2020 | Aggiornato il 17 Settembre 2020 Condividi su Facebook Condividi su Twitter © Riproduzione riservataCoronavirus#speakup-player{ margin: 0 !important; max-width: none !important;min-height: 85px !important; padding-bottom: 25px !important; padding-top: 10px!important;}#speakup-player:empty::after{ align-items: center; background-color:#fff; border-radius: 0.5rem; box-shadow: 0 12px 24px rgba(0, 0, 0, 0.12);font-family: sans-serif; content: 'Loading...'; display: flex !important;font-size: 13px; font-weight: bold; line-height: 1; justify-content: center;min-height: 50px; text-transform: uppercase;}#speakup-player:empty{ display:block;}È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 125 del 16 maggio 2020 il testo integrale del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 in merito alle “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.Cosa prevede il decreto-leggeSulla Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il nuovo decreto-legge che ha fatto seguito all’accordo tra Governo e Regioni in merito alla fase di ripartenza che avrà il via il prossimo 18 maggio. Ebbene, tale decreto delinea il quadro normativo a livello nazionale, all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.LEGGI ANCHE: Dpcm 18 maggio: Conte illustra le riaperture in conferenza stampaA proposito di spostamenti, a partire dal 18 maggio gli spostamenti all’interno della regione non saranno soggetti ad alcun tipo di limitazione. Bisogna comunque ricordare che lo Stato o le Regioni potranno comunque adottare delle misure limitative dal punto di vista della circolazione in aree in cui si evidenza un particolare aggravamento della situazione. Fino al 2 giunto, inoltre, continueranno ad essere vietati gli spostamenti tra regioni, eccetto comprovate esigenze lavorative, di salute o urgenza. Resta invece consentito in ogni caso il rientro al proprio domicilio.Come si evince sempre dal decreto-legge, inoltre: “A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree”. Tali norme sono da considerarsi valide anche per gli spostamenti da e verso l’estero.Confermato il divieto di mobilità dalla propria dimora per tutte le persone in quarantena per per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al coronavirus, “fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020”. Continuerà, inoltre, ad essere vietato l’assembramento di persone, mentre per quanto riguarda le funzioni religiose potranno essere svolte nel “rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio”.Per quanto riguarda le attività economiche e produttive, inoltre, a partire dal 18 maggio dovranno svolgersi nel “rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16”. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività economiche , produttive e sociali in condizioni di sicurezza, inoltre, le regioni si occuperanno di monitorare giornalmente l’andamento della situazione nei propri territori.Articoli correlatiinPoliticaSondaggi politici: M5S in crescita, Pd in calo, Forza Italia in positivoinPoliticaIl Dl Salva Casa è legge, 106 voti a favore: ecco cosa cambia adessoinPoliticaMattarella promuove la libertà dell'informazione nella Cerimonia del Ventaglio: "Giornalisti contrastino le adulterazioni della realtà"inPoliticaAntonio Tajani: "Spazio al centro è di Forza Italia, arriveremo al 20%"inPoliticaNcc, incostituzionale il divieto di rilasciare nuove autorizzazioni: la decisione della ConsultainPoliticaGiorgia Meloni dice 'No' a Ursula von der Leyen: "Ho agito da leader europeo"
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