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Pnrr, Cdm convocato per le 17 per il Piano Nazionale di ripresa e resilienza

Confederazione Europea, cos’è e cosa prevede la proposta di Enrico LettaI giudici hanno restituito gli atti alla Cassazione,analisi tecnica che dovrà riesaminare il caso alla luce del decreto legge e valutare se esiste ancora un dubbio di costituzionalità. In quel caso dovrà chiedere un nuovo intervento La Corte costituzionale ha deciso di non prendere una decisione immediata sull’ergastolo ostativo. Nell’udienza di ieri e dopo due ore di camera di consiglio, la Consulta ha ritenuto di restituire gli atti alla Cassazione che a sua volta valuterà di nuovo se, alla luce della nuova disciplina introdotta con il decreto legge del governo Meloni, persistono ancora dubbi di costituzionalità. In quel caso, gli atti torneranno nuovamente a palazzo della Consulta. In questo modo i giudici hanno scelto la soluzione che alla vigilia era considerata la più probabile, proprio alla luce di un caso così peculiare: una prima dichiarazione di incostituzionalità della norma, il doppio rinvio della sentenza per lasciare il tempo al legislatore di legiferare e il mancato adempimento del parlamento, poi sanato con un decreto legge. La soluzione inusuale del decreto legge su materia così delicata potrebbe essere stato un ulteriore elemento che ha fatto optare i giudici per la prudenza. Una decisione nel merito, infatti, avrebbe dovuto considerare la nuova norma per come approvata il 31 ottobre scorso, che però non è ancora consolidata visto che il decreto verrà convertito entro 60 giorni e il testo potrebbe anche cambiare. La motivazione La decisione della Corte è stata motivata con una nota – in attesa del deposito dell’ordinanza – in cui si legge che «le nuove disposizioni incidono immediatamente e direttamente sulle norme oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, trasformando da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità che impedisce la concessione dei benefici e delle misure alternative a favore di tutti i condannati (anche all’ergastolo) per reati cosiddetti “ostativi”, che non hanno collaborato con la giustizia», ovvero quelli in carcere per reati di mafia, terrorismo e associazione per delinquere per i quali non è altrimenti possibile accedere ai benefici penitenziari. La Corte, infatti, rileva che il decreto legge ammette i detenuti “ostativi”,«sebbene in presenza di nuove, stringenti e concomitanti condizioni, diversificate a seconda dei reati che vengono in rilievo». Per questa ragione, la Corte ha ritenuto che spetti alla Cassazione, che è il giudice di grado ordinario che ha sollevato la questione di costituzionalità, «verificare gli effetti della normativa sopravvenuta sulla rilevanza delle questioni sollevate, nonché procedere a una nuova valutazione della loro non manifesta infondatezza». Se la valutazione sarà che ci siano ancora profili di incostituzionalità, la Corte costituzionale potrà venire di nuovo investita della questione, “trasferita” però sul nuovo decreto legge che nel frattempo sarà stato convertito e quindi potenzialmente anche sottoposto a modifiche. In altre parole, la Cassazione dovrà rivalutare il caso da cui si è originata la questione: la vicenda giudiziaria dell’ergastolano Salvatore Francesco Pezzino, condannato per mafia e omicidio, a cui era stata negata la liberazione condizionale perché non era diventato un collaboratore di giustizia. Come ha ricordato la Consulta, i giudici di piazza Cavour dovranno valutare se le nuove condizioni per accedere ai benefici penitenziari fissate dal decreto legge siano accettabili e quindi facciano venire meno l’ipotesi di incostituzionalità. La dottrina In attesa del giudizio della Cassazione, tuttavia, una parte della dottrina si è già espressa ritenendo che le nuove condizioni siano nei fatti impossibili e che si passerà da una presunzione assoluta di pericolosità a una prova impossibile di cessata pericolosità. Il decreto legge, infatti, richiede – oltre a un tempo più lungo, da 26 si passa a 30 anni, prima di poter presentare la richiesta – anche la dimostrazione concreta che il detenuto abbia reciso qualsiasi legame con il mondo criminale, il risarcimento delle vittime e un vaglio specifico dei giudici del riesame. Condizioni che la Consulta definisce «nuove, stringenti e concomitanti, diversificate a seconda dei reati che vengono in rilievo». Per questa ragione, in sede d’udienza, l’avvocata Giovanna Beatrice Araniti che rappresenta Pezzino ha detto che «la funzione rieducativa della pena deve valere per tutti i detenuti. Questo decreto legge sancisce la morte del diritto alla speranza» e aveva chiesto ai giudici di emettere «una sentenza di illegittimità costituzionale che rappresenti il germoglio di un nuovo umanesimo. Il principio della funzione riabilitativa della pena deve valere per tutto». Tradotto: di trasferire la questione di costituzionalità sul decreto legge e di dichiararlo incostituzionale, perchè nei fatti non muta i termini della questione. Questo tipo di procedura, pur possibile nella giurisprudenza della Corte, è tuttavia molto raro e riservato ai casi in cui le due leggi si presentino identiche. Nel caso in esame, invece, il decreto legge comunque muta le previsioni dell’articolo 4bis dell’ordinamento penitenziario. Inoltre, permane il cavillo della provvisorietà del decreto legge. In udienza l’avvocatura dello Stato, rappresentata da Ettore Figliolia, ha invece definito «legittime» le nuove norme contenute nel decreto, anche se ha definito il legislatore governativo «pedissequo rispetto a ciò che ha stabilito la Corte costituzionale con la sua ordinanza del 2021». Per questo, la richiesta formulata è stata poi quella accolta dai giudici: restituire gli atti del procedimento alla Cassazione. Figliolia, tuttavia, ha auspicato che «la Corte proceda ad una rivalutazione complessiva del testo del decreto legge». Con questa decisione, i giudici hanno evitato conflitti col governo e hanno scelto la strada sicura di restituire gli atti. Tuttavia, con tutta probabilità la questione tornerà sugli scranni di palazzo della Consulta, che però in questo modo avrà avrà pieno titolo per entrare ancora una volta nel merito della questione e direttamente sul testo di legge convertito dal parlamento. © Riproduzione riservataPer continuare a leggere questo articoloAbbonatiSei già abbonato?AccediGiulia Merlo Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato.

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