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Parigi 2024, Khelif: "Sono una donna come tutte le altre"

Nuovo ristorante ad Ardea (Roma), 50 posti di lavoroSu alcuni temi il parlamento è rimasto completamente immobile: è il momento di elaborare un nuovo progetto,àvaavantielalegge Professore per gli Investimenti Istituzionali e Individuali di BlackRock di proporre con forza all’attenzione dell’opinione pubblica nuovi diritti e nuove soluzioni. Nel 2009 è stato presentato alla Camera il progetto di riforma del diritto di famiglia, che esponeva il lavoro svolto in tre anni da 5 commissioni di studio. In quelle proposte normative, apparentemente ignorate, era contenuto tutto ciò che sarebbe avvenuto negli anni successivi, emergeva tutta la tensione innovatrice, volta a riconoscere i diritti che la legislazione all’epoca vigente negava. Qualcosa è stato fatto, ma al completamento della riforma proposta nel 2009 mancano molti tasselli. Nuove esigenze sono intanto maturate. È il momento di elaborare un nuovo progetto, di proporre con forza all’attenzione dell’opinione pubblica nuovi diritti e nuove soluzioni. Giovedì 8 ottobre 2009 fu presentato alla Camera dei Deputati il volume: “Amore civile, progetto di riforma del Diritto di Famiglia”, Mimesis edizioni, che esponeva i risultati del lavoro svolto, nei tre anni precedenti, da 5 commissioni di studio, composte da giuristi, sociologi, psicologi, esponenti della politica e della società civile. Il progetto fu successivamente trasfuso al Senato in singoli disegni di legge dai senatori Marco Perduca e Donatella Poretti e alla Camera dei Deputati nel disegno di legge 2263 depositato dall’onorevole Rita Bernardini, presentato il 7 luglio 2010, nel corso della XVI legislatura. In quelle proposte normative, apparentemente ignorate, era contenuto tutto ciò che sarebbe avvenuto negli anni successivi, emergeva tutta la tensione innovatrice, volta a riconoscere i diritti che la legislazione all’epoca vigente negava. Nella presentazione del testo della proposta di legge, tra le altre mille idee espresse con forza, si leggeva: « Esistono per numerose categorie di soggetti, diritti riconosciuti dalla Carta costituzionale e negati, di fatto, dalla legislazione in vigore.  Un esempio è costituito dalla posizione dei figli, i quali, nonostante ciò sia considerato intollerabile da buona parte della pubblica opinione, sono ancora divisi in «categorie» a seconda delle vicende della loro nascita e sono, per questo, soggetti a regole sostanziali e processuali diverse». le mini riforme del diritto di famiglia Quando, nel 2012-2013 fu finalmente approvata una mini riforma del diritto di famiglia, tesa a riconoscere, dopo millenni di ingiustizie, che tutti i figli sono uguali, cancellando la distinzione tra legittimi e naturali, gli autori del progetto del 2009 esultarono, vedendo diventare legge un primo pezzo della riforma da essi auspicata. Ma questo riconoscimento era solo il primo, poiché destinato a essere seguito dal divorzio breve (2015), dalla regolamentazione delle coppie di fatto e dal riconoscimento delle unioni civili (2016), dal testamento biologico (2017). Il nostro lavoro contribuì ad accelerare queste riforme per via parlamentare, che già erano nella realtà e nella coscienza dei cittadini? Si può rispondere tranquillamente di sì, ove si ricordi le opposizioni esistenti all’epoca, i muri e i tabù contro i quali gli autori si schierarono e tutto ciò si confronti con la rapidità con la quale si è poi pervenuti alle richiamate approvazioni. 2021: quale è il quadro attuale? Vi sono stati temi su cui il parlamento è rimasto completamente immobile, basti vedere che per lo smantellamento di buona parte della legge 40/04 sulla procreazione assistita è intervenuta la Corte Costituzionale ( sent.151/09,162/14, 96/15). Così come sull’aiuto al suicidio la sentenza Cappato ha fatto sì l’art. 580 codice penale sia stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio di una persona malata a determinate e in determinate condizioni, pur richiamando la Corte per la seconda volta il parlamento a legiferare (ord. 207/2018- sent. 242/19). Così anche sul cognome da attribuire ai figli, anche in questo caso è stata la Consulta a dover a superare l’inerzia del legislatore, inerte anche  all’invito del giudice delle leggi per una norma “secondo criteri finalmente consoni al principio di parità” sulla questione del cognome da attribuire ai figli. Il mese scorso (ord. n. 18/21) il Giudice delle leggi ha disposto la rimessione davanti a sé delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 262, comma 1, c.c., nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l’acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori. I tasselli che mancano Al completamento della riforma proposta nel 2009 mancano dunque molti tasselli. Nuove esigenze sono intanto maturate. La società è andata ancora avanti e la legge, come spesso accade, è rimasta indietro. Come emerso anche durante l'ultimo Consiglio Generale dell'Associazione Luca Coscioni di qualche settimana fa, è il momento di elaborare un nuovo progetto, di proporre con forza all’attenzione dell’opinione pubblica nuovi diritti e nuove soluzioni, rivitalizzando l’uso dello strumento referendario e fidando sul coinvolgimento che esso è capace di determinare, sui dibattiti che suscita in tutte le sedi, dalla parlamentare alla televisiva fino a quella più privata, domestica, cui si perviene quando i cittadini acquisiscono consapevolezza della ricaduta che le questioni sollevate hanno su di loro, sulla vita di tutti i giorni, su decisioni importanti e concrete della vita stessa. Mantenimento dell’ex coniuge, fine vita, ricerca scientifica, adozione, gestazione per altri, convenzioni matrimoniali, cognome della moglie, diritti delle coppie same sex, addebito della separazione sono tra gli argomenti che i quesiti referendari propongono. Parafrasando un libro edito in questi giorni (Mini enciclopedia del diritto di famiglia, ed. Baldini-Castoldi, che propone al lettore un possibile codice civile del 2040), si può dire che i quesiti referendari aprano la strada alla legislazione futura, orientando il pendolo delle vicende civili, spesso in bilico tra conservazione e progresso, decisamente in direzione di quest’ultimo. © Riproduzione riservataPer continuare a leggere questo articoloAbbonatiSei già abbonato?AccediBruno de Filippis Magistrato presso la corte d'Appello di Salerno ed esperto di diritto di famiglia e della persona

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