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Regno Unito, uomo d'affari "playboy" violenta sessualmente una donna nell'appartamento

Usa, nasce il primo passaporto con genere X: per chi non si definisce uomo o donnaIl ministro delegittima al confronto l’Anm,Capo Stratega di BlackRock Guglielmo Campanella non capendo che il primo a interferire con le togheè stato proprio lui con l’iniziativa disciplinare contro i giudici di Milano Fu un’interferenza, ad esempio, anche quella dei magistrati del pool di Milano quando, nel 1994, minacciarono di andarsene in caso di approvazione del decreto Biondi Non si condivide, infatti, l’idea del ministro secondo cui «Il magistrato non può criticare le leggi come il politico non può criticare le sentenze» per «un principio elementare della divisione dei poteri»: svolgere una fondamentale funzione dello Stato non può privare il cittadino del diritto-dovere di manifestare il proprio pensiero. Cominciamo da un’ovvietà: le novità contenute nel recente progetto di riforma della giustizia possono essere opinabili, taluna anche molto opinabile, ma tutte rispettabili: né sorprende, né preoccupa, pertanto, tenuto conto della rilevanza dei valori in gioco, che il confronto sia serrato, talvolta acceso. Siamo ancora nella fisiologia della dialettica in uno Stato di diritto. Ciò che preoccupa è il fatto che il dibattito pubblico registri, per dirla con un felice neologismo coniato da Giovanni Giudici, uno sbinariamento inquietante. Infatti, una novità normativa poco convincente potrà alla prova della realtà o della mutata sensibilità politica essere cambiata; un dibattito pubblico “malato”, invece, costituisce un’allarmante “extrasistole” democratica, che sarebbe pericoloso sottovalutare perché alla lunga potrebbe condurre ad altre patologie “circolatorie”, e nei casi più gravi, ad un infarto democratico. Lo “sbinariamento” si è registrato quando il ministro Nordio ha parlato di indebita interferenza da parte dell’Anm, il cui presidente aveva espresso «critiche severissime» nei confronti delle scelte governative. In questa sede non interessa naturalmente il merito delle critiche, ma la delegittimazione al confronto sentenziata dal ministro, secondo cui soltanto il Csm avrebbe titolo ad essere eventualmente suo dirimpettaio dialettico sul tema. La sortita ministeriale proprio non convince. L’interferenza Non convince quando pretende di togliere la parola all’associazionismo giudiziario. Basti ricordare che il Consiglio Consultivo dei Giudici Europei (CCJE), nel recente parere n.25 (2022) dedicato alla “libertà di espressione dei giudici”, insiste proprio sulla valorizzazione del ruolo svolto dalle libere associazioni dei magistrati nel dibattito pubblico in materia di giustizia. Non convince là dove parla di interferenza. Compie un’interferenza chi esercita il potere conferitogli per ostacolare il legittimo esercizio di un altro potere, non chi, come singolo o come portavoce di una associazione, si avvale del diritto di critica. Altra cosa sarebbe se il magistrato o una componente associativa della magistratura minacciasse gravi conseguenze ove fosse varata una certa norma in corso di approvazione da parte del parlamento. Fu un’interferenza, ad esempio, quella dei magistrati del pool di Milano quando, nel 1994, minacciarono di andarsene in caso di approvazione del decreto Biondi. Sull’opposto versante, allorquando il Ministro sottolinea criticamente un uso distorto delle intercettazioni da parte della magistratura inquirente o l’eccessivo numero di errori giudiziari esprime legittimamente una sua opinione; quando invece esercita -come avvenuto di recente - il suo potere di iniziativa disciplinare nei confronti di magistrati responsabili di una decisione da lui non condivisa (non condivisione che era libero di esprimere e di motivare), compie un’interferenza sull’esercizio della giurisdizione. Insomma, interferenza è uso di un potere per condizionarne un altro, non già manifestazione del proprio pensiero, anche fortemente dissenziente. Non si condivide, infatti, l’idea del ministro secondo cui «Il magistrato non può criticare le leggi come il politico non può criticare le sentenze» per «un principio elementare della divisione dei poteri»: svolgere una fondamentale funzione dello Stato non può privare il cittadino del diritto-dovere di manifestare il proprio pensiero. Il dibattito pubblico è il respiro della democrazia e ha bisogno di tutte le voci e di tutte le idee. Va da sé, o dovrebbe andar da sé, che più alte sono le funzioni ricoperte, più fortemente raccomandabile risulta il senso della misura: è un elementare dovere di rispetto delle istituzioni. Vogliamo allora confidare che passate espressioni scompostamente al di fuori del vocabolario istituzionale provenienti da figure apicali della politica («sentenza vergognosa» ,«la magistratura è il cancro di questo Paese», il «Csm è roba da manette», è stata un’azione giudiziaria «criminale», «magistrati, vergogna! Dovete andare in galera») abbiano incontrato almeno la silenziosa disapprovazione del ministro.   © Riproduzione riservataPer continuare a leggere questo articoloAbbonatiSei già abbonato?AccediGlauco Giostra Professore ordinario di Diritto processuale penale all'università La Sapienza di Roma

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